26/07/2021
M. De Luca, Tutela della salute nel lavoro: fra tradizione ed innovazioni al tempo del Covid-19

Abstract

1. Radicata nella costituzione (articolo 32), la duplice dimensione – individuale e collettiva – costituisce punto di sintesi per la tutela della salute nel lavoro.

2. Intanto l’autodeterminazione individuale del lavoratore in materia sanitaria – anche nel suo contenuto di libertà di cura – deve essere, all’evidenza, contemperata con l’interesse collettivo alla tutela della salute.
Coerente risulta l’obbligo di prevenzione (art. 20 decreto legislativo 81 del 2008), che impone al lavoratore di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Volto alla protezione di entrambi gli interessi – individuale, appunto, e collettivo – risulta, altresì, l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro (articolo 2087 c.c.).
Parimenti funzionale alla prevenzione degli stessi rischi, ne risultano la redazione e l’aggiornamento – in relazione alla evoluzione del contesto – del documento di valutazione, nell’adempimento dell’obbligo strumentale imposto al datore di lavoro.
La riserva di legge – per l’imposizione di trattamenti sanitari (art. 32, secondo comma, cost.) – sembra parimenti volta a garantire la tutela della salute in entrambe le dimensioni.
Non pare, tuttavia, riserva assoluta di legge. Fonti secondarie, pertanto, possono imporre trattamenti sanitari, sia pure sulla base della lege.
Resta affidata, poi, alla discrezionalità del decisore politico ogni scelta non solo sul se, ma anche sul come della imposizione del trattamento sanitario.
La obbligatorietà si coniuga, in tale prospettiva, con la raccomandazione o la incentivazione del trattamento.

3. La pandemia, all’evidenza, non ha immutato il riparto di competenza legislativa tra stato e regioni (articolo 117 cost.).
Per quel che qui interessa, resta la potestà legislativa dello stato relativa a:
principî fondamentali nella materia - di competenza concorrente - di tutela della salute (comma 3, ultimo periodo); livelli essenziali di assistenza (comma 2, lettera m); profilassi internazionale (comma 2, lettera q).

4. La legislazione emergenziale – pur introducendo innovazioni, anche nella soggetta materia – si innesta sulla disciplina ordinaria pregressa della stessa materia, mutuandone suggestioni sia sul piano delle fattispecie che su quello degli effetti.
Coerentemente, la disciplina medesima – e la relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale – non può essere trascurata.
Assume, infatti, palese rilievo al fine di ottimizzarne la lettura, anche alla luce di suggestioni rivenienti dalla legislazione emergenziale sopravvenuta.
E consente, nel contempo, la lettura della stessa legislazione emergenziale, valorizzandone l’innesto nella tradizione.

Authors
De Luca, Michele