17/05/2021
M. De Luca, Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice, che in genere è quella sbagliata: il licenziamento dei dirigenti nel blocco Covid

Il “giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 604/66” delimita il campo d’applicazione del blocco al tempo del Covid-19 – anche per il licenziamento economico individuale dei dirigenti – in quanto tale licenziamento é escluso (ai sensi dell’articolo 10 della stessa legge 604/66) – soltanto dalla disciplina limitativa dei licenziamenti, stabilita contestualmente (art. 5-8) – siccome stabilito dalla Corte costituzionale (fin dalla remota sentenza n.121 del 1972).
Peraltro la correlazione – con le integrazioni salariali – non incide sulla disciplina positiva (del campo d’applicazione) del blocco dei licenziamenti al tempo del Covid -19.
Infatti ne costituisce – a far tempo dalla seconda proroga del blocco (15 agosto 2020) – soltanto una condizionalità, peraltro integrata dal diritto dei datori di lavoro – ad accedere alle integrazioni – a prescindere, dalla inclusione dei dipendenti, investiti dal licenziamento vietato, tra i destinatari di tale trattamento.
Palesemente sbagliata risulta, pertanto, la pronuncia più recente sul punto – a quanto consta – del Tribunale di Roma (ordinanza 15 aprile 2021), che – discostandosi, a sua insaputa, da un proprio precedente (ordinanza 26 febbraio 2021) – aderisce alla soluzione negativa – del problema attinente, appunto, alla soggezione del licenziamento economico individuale dei dirigenti al blocco da Covid – in base, essenzialmente, al rilevo che, da un lato, “il datore di lavoro (...) non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 604/66, diposizione quest’ultima che pacificamente non si applica ai dirigenti (…)” ed in considerazione, dall’altro, della “chiara ed evidente simmetria tra blocco dei licenziamenti e soccorso della collettività generale (attraverso gli ammortizzatori sociali)“.
La soluzione sbagliata, all’evidenza, lascia irrisolto il problema e ne impone una soluzione alternativa.
La definizione delle tipologie di licenziamento soggette al blocco – nominatim e mediante rinvio alla nozione legale rispettiva (licenziamenti individuali per “giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”, per quel che qui interessa – include i licenziamenti economici individuali (anche) dei dirigenti, non ostandovi – per quanto si è detto – la esclusione (ai sensi dell’articolo 10 legge 604/66).

Authors
De Luca, Michele