09/04/2020
Michele De Luca, I licenziamenti collettivi nel diritto dell’Unione europea e l’ordinamento italiano: da una remota sentenza storica della Corte di giustizia di condanna dell’Italia alla doppia pregiudizialità per il nostro regime sanzionatorio nazionale

Rielaborazione ed ampiamento – con il corredo di note essenziali – della relazione al seminario sui licenziamenti collettivi, organizzato – nell’ambito (ed in apertura) del Curriculum di diritto e processo del lavoro 2020 – da: Università degli studi di Bologna - Scuola superiore di studi giuridici; Scuola superiore della magistratura – Struttura decentrata territoriale della Corte d’appello di Bologna; AGER – Associazione avvocati giuslavoristi dell’Emilia Romagna (Bologna, 14 febbraio 2020). 

In corso di pubblicazione su: Labor-Il lavoro nel diritto; europeanrights.eu.

La disciplina giuridica dei licenziamenti collettivi – più di altri istituti giuslavoristici – deriva dal diritto dell’Unione europea. Intanto il diritto dell’Unione impone la fonte legale per la disciplina. Stabilisce, inoltre, nozione e procedura d’intimazione dei licenziamenti. Delimita, infine, la platea dei garantiti, che identifica nei lavoratori subordinati. Riservato all’ordinamento nazionale, il regime sanzionatorio non può sottrarsi, tuttavia, alla osservanza di principi e disposizioni eurounitari, in quanto ad esso prevalenti. Proprio con riferimento al nostro ordinamento nazionale, quindi, risultano ora rinviate – alla Corte di giustizia – questioni pregiudiziali di coerenza del regime sanzionatorio nazionale – in materia di licenziamenti collettivi, appunto – in relazione, tra l’altro, ai principi eurounitari di uguaglianza e non discriminazione per data di assunzione o di conversione del contratto a tempo determinato. Né osta la sentenza della nostra Corte costituzionale (n. 194/2018), che – sia pure con riferimento a licenziamento individuale ed in relazione a principi costituzionali – investe la stessa indennità risarcitoria, che costituisce il regime sanzionatorio anche per i licenziamenti collettivi. La doppia pregiudizialità, infatti, risulta in linea con la posizione più recente della nostra Corte costituzionale – a partire da uno storico obiter dictum (Corte cost. 269/2017) – né pare incompatibile con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Coerentemente, viene ora investita – di questioni, sostanzialmente, non dissimili – anche la Corte costituzionale. La precedente sentenza della stessa Corte – e, segnatamente, la pronuncia di accoglimento – delimita tuttavia, alle questioni che non ne risultino pregiudicate, l’oggetto dello scrutinio, ora demandato ad entrambe le Corti. La loro (eventuale) pronuncia di accoglimento – in relazione ai principi di uguaglianza e di non discriminazione – comporterebbe, comunque, il diritto alla parificazione – al livello di maggior favore dei lavoratori avvantaggiai – per i lavoratori che risultino discriminati in dipendenza della data di assunzione o di conversione del contratto a tempo determinato.

 

Collective dismissals in European Union law and Italian legal system: from a remote historical judgment condemning Italy before the Court of Justice to the double preliminary ruling on the Italian sanction system (brief notes)
The legal framework for collective dismissals is founded - more than on other labor law institutions - on European Union law. In first place, European framework represents the source of law, establishes notion and procedure for notifying redundancies and defines the guaranteed parties, who are identified as employed workers. On the other hand, while sanction system falls within the competence of national law, it should observe EU principles and provisions, as they prevail. According to Italian legal framework, preliminary rulings on national sanctioning system’s coherence regarding collective redundancies are referred to the Court of Justice in relation - inter alia - to the EU principles of equality and non-discrimination on hire date or fixed-term contract’s conversion. Nor shall this interpretation preclude the judgment of the Constitutional Court (ruling no. 194 / 2018), which - albeit with reference to individual dismissal and in relation to constitutional principles - concerns compensation, which constitutes the sanction for collective dismissals. The double preliminary ruling is in line with the most recent landmark case-law of the Italian Constitutional Court starting from a historical obiter dictum (Constitutional Court ruling no. 269/2017) and it does not seem incompatible with the rulings of the European Court of Justice. Therefore, the Constitutional Court is now invested with matters substantially not dissimilar. A previous ruling before the same Court - and, in particular, the judgment of acceptance - limits the object of the decision (now referred to both Courts) to the questions that are not preliminary judged. Their (possible) judgment of acceptance - in relation to the principles of “equality” and “non-discrimination” - would, however, entail the right to “equalization” - at the level of most favor - for workers discriminated as a result of hire date or fixed-term contract’s conversion.

Authors
De Luca, Michele